Art. 5.

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
      2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale; i membri che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.
      3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti relativi all'inchiesta.